Le sanzioni tributarie cambiano pelle dal 2026

Dopo il recente aggiornamento avvenuto in materia di sanzioni tributarie con il decreto legislativo n. 87/2024, l’argomento torna a essere ritoccato dal legislatore, non nel tessuto normativo ma nell’unificazione delle norme. Con il dlgs n. 173 del 28 novembre 2024, si è voluto uniformare in un unico testo di legge, tutto il quadro giuridico vigente, riguardante l’applicazione delle sanzioni alle entrate di natura tributaria. In base alle disposizioni transitorie e finali dettate dall’articolo 101 e 102 del dlgs 173/2024, la decorrenza della nuova norma è fissata al 1° gennaio 2026, in coincidenza con l’abrogazione, alla medesima data, di tutte le previgenti disposizioni. Tale unificazione comporterà il solo onere di adeguamento testuale dei provvedimenti da emettere. Ciò significa che, per l’anno 2025, restando in vigore i decreti legislativi 471/1997 e 472/1997, non occorre procedere all’ adeguamento dei riferimenti normativi inclusi nelle motivazioni degli avvisi di accertamento, in quanto norme ancora vigenti; mentre, l’adeguamento dovrà, necessariamente, avvenire per i provvedimenti emessi dal 1° gennaio 2026. Un’ultima considerazione merita la questione concernente la discussa non applicazione del principio del favor rei, disposto dall’articolo 5 del dlgs 87/2024, in base al quale le nuove disposizioni normative si sarebbero dovute applicare per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Nell’unificazione delle norme sanzionatorie nel testo unico viene fatta salva anche tale deroga; infatti, nell’elenco delle norme abrogate a decorrere dal 1/1/2026, contenute nell’articolo 101, viene esplicitamente escluso il citato articolo 5 del dlgs 87/2024, norma di deroga al principio del favor rei, confermando di fatto che per le violazioni commesse fino al 31/8/2024 continuano ad applicarsi le norme del dlgs 472/1997 e 471/1997 pre-riforma. Ricapitolando, nelle motivazioni dei provvedimenti relativi alla contestazione di violazioni precedenti il 1/9/2024 ed emessi dopo il 1/1/2026, occorrerà, pertanto, indicare sia il dlgs 173/2024 (testo unico in materia di sanzioni), sia il riferimento ai criteri di determinazione delle sanzioni disciplinati rispettivamente dai dlgs n.472 e n.471 del 1997 (riguardanti, ad esempio, la sanzione per omesso versamento i criteri di determinazione della sanzione in caso di recidiva o cumulo giuridico). Le medesime considerazioni valgono per il dlgs 175/204.

Di LUIGI D’APRANO docente Anutel
COVID e proroga di 85 giorni

Proroga COVID di 85 giorni: la Corte di Cassazione chiarisce con l’ordinanza n. 960/2025

Con l’ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione della proroga COVID di 85 giorni, introdotta dall’art. 67 comma 1 del DL 18/2020 (il cosiddetto “Cura Italia”). Questa norma è stata pensata per affrontare le difficoltà amministrative e fiscali durante l’emergenza pandemica.


Cosa dice la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 960?

Il punto 11.3 dell’ordinanza recita: Occorre pertanto interpretare la normativa  nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, DLgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Conclusione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 960/2025, ha confermato che la proroga COVID di 85 giorni non si limita al periodo originario ma genera uno spostamento complessivo dei termini. Questa interpretazione estensiva rafforza la posizione dell’Erario, fornendo agli enti fiscali maggiore tutela e tempo per operare, specialmente in contesti eccezionali come la pandemia.