Con la deliberazione n. 57/2020R/rif del 03/03/2020, l’autorità, semplifica alcuni adempimenti.
Importante è quanto afferma il punto 3.4 della delibera: in caso di inerzia del gestore, l’Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA.
Ciò significa che i Comuni sono chiamati, in caso di inadempimento del gestore, a redigere il PEF 2020 utilizzando le informazioni in loro possesso, superando in questo modo, quello che rischiava di essere lo scoglio maggiore.
Unica raccomandazione dell’ARERA è il rispetto dei principi ispiratori della delibera 443/2019.