Con il Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2021, è stato dato parere favorevole al differimento del termine al 31/03/2021, per la deliberazione del bilancio di previsione dell’anno 2021/2023 degli Enti locali.
Pertanto, è possibile predisporre il PEF MTR ARERA 2021 e le tariffe TARI 2021 entro il termine del 31/03/2021.
Qualora il PEF 2020 sia stato approvato oltre il 31/10/2020, nel PEF 2021 andranno considerate le eventuali componenti aggiuntive di conguaglio:
– RCUTV: deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 – differenza tra costi VARIABILI 2019 e costi VARIABILI del PEF 2020 approvato in applicazione del MTR (si veda articolo 2.2ter dell’Allegato A della delibera n. 443/2019);
– RCUTF: deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 – differenza tra costi FISSI 2019 e costi FISSI del PEF 2020 approvato in applicazione del MTR (si veda articolo 2.3ter dell’Allegato A della delibera n. 443/2019).
L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 approvato in applicazione del MTR ed i costi determinarti per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.