Il rinvio non riguarda però tutti i Comuni, ma solo quelli che, a causa della dichiarata incostituzionalità dell’art. 39-ter del D.L. 162/2019, dovranno rivedere il piano di rientro del maggior disavanzo derivante dalla ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità in termini più brevi rispetto a quelli inizialmente concessi.
Ciò comporta, per gli enti beneficiari, la possibilità di poter approvare entro il medesimo termine del 31 luglio 2021 anche tutte le delibere relative ai tributi locali compresi Piano finanziario e tariffe TARI.