Problema diffuso in questi giorni è la tassabilità delle utenze non domestiche che, a fronte dei decreti governativi, hanno dovuto chiudere la propria attività, eliminando per tali periodi la loro suscettibilità a produrre rifiuti (presupposto per l’imposizione TARI).
Essendo la tariffa determinata su base annuale e composta di una parte fissa legata alla copertura finanziaria del servizio che comunque è stato assicurato anche nel periodo di interdizione, non si ritiene legittimo procedere alla detassazione per i mesi di chiusura.
In ogni caso una delle vie che l’Amministrazione Comunale potrebbe seguire , per evitare i contenziosi e allo stesso tempo agevolare coloro che hanno palesemente avuto delle perdite economiche dalle misure emergenziali, è regolamentare una riduzione sulla parte variabile, in virtù del comma 660 della legge 147/2013.
E’ consentito per la TARI, la facoltà di finanziare tali riduzioni con autorizzazioni di spesa fondate su altre entrate di bilancio o in alternativa attraverso la loro ridistribuzione tra gli altri contribuenti.
Le Amministrazione potrebbero finanziare tali riduzioni con le somme svincolate per effetto del D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia”.