Il D.Lgs. 87/2024 ha modificato la sanzione per omesso versamento.

La riduzione della sanzione per omesso versamento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, dal 30% al 25%, pur se vero che in base al nuovo decreto le modifiche devono essere applicate alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, si applica già da subito per l’applicazione del principio del favor rei di cui al comma 3 all’art. 3 del D.Lgs. 472/1997. 

In base a tale principio: “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”.

Si desume da ciò che, se la sanzione prevista per l’omesso versamento fosse stata aumentata, la sua efficacia sarebbe stata dal 1° settembre 2024; ma essendo stata ridotta, in fase di contestazione anche delle violazioni commesse negli anni precedenti, occorre oggi applicare la sanzione più bassa che nel caso specifico è stata fissata al 25%. 

Proroga invio dati corrispettivi rifiuti 2022/2023: nuova scadenza

Il Comunicato del 30 aprile 2024 ha informato gli interessati dell’apertura della Raccolta Dati “Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti”, che riguarda gli anni 2022 e 2023, e che è rivolta a tutti i gestori attivi nell’ambito della “Gestione tariffe e rapporto con gli utenti” alla stessa data.

A seguito delle segnalazioni di alcuni gestori, impegnati su più ambiti tariffari, circa i tempi prolungati necessari per l’inserimento dei dati, e considerando le attività concomitanti per la conclusione degli iter per l’approvazione della TARI, la scadenza per l’invio dei dati e delle informazioni richieste è stata prorogata al 30 giugno 2024.

Questa decisione tiene conto anche delle recenti iniziative parlamentari riguardanti il differimento dei relativi termini.

Gli interessati sono invitati a conformarsi alle indicazioni contenute nel Comunicato del 30 aprile per completare l’inserimento dei dati entro la nuova scadenza.

Proroga termini per PEF e tariffe TARI al 30 giugno 2024

Il Governo ha annunciato l’estensione del termine per la presentazione dei piani finanziari e l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti relativi alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2024.

Con l’emendamento presentato al decreto Superbonus, ora al vaglio della commissione Finanze del Senato, i comuni avranno tempo fino al 30 giugno 2024 per conformarsi alle nuove disposizioni. L’iniziativa, comunicata dall’ufficio stampa del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, mira a concedere alle amministrazioni locali una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse finanziarie destinate ai servizi di raccolta e smaltimento rifiuti.

L’estensione è vista come una misura essenziale per garantire l’efficacia e la continuità del servizio pubblico in un periodo di notevoli sfide finanziarie. Dettagli ulteriori sull’emendamento sono attesi nelle prossime settimane.

Aggiornamento biennale 2024-2025

raccolta dati: tariffa rifiuti - pef aggiornamento 2024-2025

A partire dal 4 aprile 2024 è aperta agli Enti territorialmente competenti l’edizione 2024 denominata “PEF aggiornamento 2024-2025” – della raccolta “Tariffa rifiuti”, per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione che compongono l’aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all’art. 8 della deliberazione 363/2021/R/rif e ss.mm.ii., secondo le regole e le procedure previste dalla deliberazione 389/2021/R/rif.

Sono tenuti alla compilazione gli Enti territorialmente competenti di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/rif (di seguito: MTR-2 e ss.mm.ii), ossia l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali ad esempio il Comune.

L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla sopracitata deliberazione e, in particolare, dall’articolo 8, della deliberazione 363/2021/R/rif, deve avvenire tramite la raccolta on line e deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo 8, comma 8.3, lettera a) del provvedimento da ultimo citato, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.

Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto “caricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia necessario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di bacini tariffari. I dati relativi al PEF dell’Ambito tariffario (Allegato 1 alla determina 6 novembre 2023 n. 1/2023 – DTAC) dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica, scaricabile anche all’interno del portale (Tool MTR-2_agg.2024-2025.xlsx). Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata.

Si precisa che tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano già inviato all’Autorità tramite posta certificata la predisposizione del piano economico-finanziario per l’aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, dovranno comunque provvedere a trasmettere la documentazione inviata tramite il sistema telematico di raccolta.

Si evidenzia che è inoltre disponibile una Guida alla compilazione per la raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione delle maschere e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta (Guida alla compilazione).

Gli Enti territorialmente competenti possono accedere al sistema on line e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste solo previo accreditamento presso l’Anagrafica Operatori.

[Accesso alla raccolta]
Istruzioni per la compilazione

aggiornamenti-tqrif-articolo-58

In base alle nuove disposizioni dell’articolo 58 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), i gestori del servizio sono tenuti a comunicare entro il 31 marzo, all’Autorità e all’Ente territorialmente competente, il numero totale di utenze servite, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati inerenti alle prestazioni soggette ai livelli generali di qualità, come registrati ai sensi dell’articolo 56.

Il medesimo articolo 58 prevede che, per le sole gestioni ricadenti nello Schema I, per le quali non sono previsti livelli generali di qualità, in aggiunta al numero di utenze il gestore trasmetta una relazione, firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio.

La trasmissione di queste informazioni, cruciali per l’adempimento degli obblighi previsti dal TQRIF, deve avvenire non oltre il 31 maggio 2024, attraverso il portale predisposto sul sito internet dell’Autorità.

La data di apertura della raccolta sarà indicata attraverso successivo comunicato sul sito ARERA, comunque garantendo agli operatori interessati un tempo congruo (pari ad almeno 30 giorni) per l’assolvimento degli obblighi di comunicazione in parola.

È fondamentale che i gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani siano già in regola con gli obblighi di comunicazione per l’implementazione dell’Anagrafica Territoriale Rifiuti (ATRIF), come previsto dalla deliberazione 263/2023/E/rif.

Con la delibera n. 389/2023/R/rif l’Arera ha disciplinato i principi per l’aggiornamento del Pef Tari biennio 2024/2025, concentrando gli aspetti innovativi sul riconoscimento dell’incremento inflazionistico dei costi attualizzati dall’anno a-2. L’Autorità, in particolare, intende combattere l’inflazione sia attraverso il riconoscimento di maggiori coefficienti di attualizzazione dei costi (I2023= 4,5% e I2024=8,8%) sia con l’aumento del limite di crescita, ricordando al tempo stesso che tali incrementi devono essere considerati come aumenti massimi ammissibili, ma certamente non come adeguamenti automatici dei contratti esistenti.

Entro il 30 aprile 2024, i comuni dovranno approvare le tariffe Tari per l’anno 2024, calcolate in riferimento ai Pef validati e determinati dagli Enti territorialmente competenti (Etc), ma questi ultimi troveranno una difficoltà di base per la validazione dei Pef presentati dai gestori, a causa di un altro adempimento voluto da Arera e destinato a cambiare definitivamente lo scenario nella gestione dei rifiuti ovvero l’adeguamento contrattuale allo schema tipo di cui alla delibera n. 385/2023/R/Rif.

Con la delibera in questione, l’Autorità di regolazione ha imposto agli Etc e ai gestori l’adeguamento dei contratti esistenti allo schema tipo approvato entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della Tari riferita all’anno 2024 (oggi fissato al 30 aprile 2024).

Tra i vari articoli dello schema di contratto, particolare interesse delle controparti riveste il corrispettivo contrattuale che, a differenza del passato, non si baserà sul prezzo ottenuto in fase di affidamento ma su quello determinato dal metodo tariffario pro tempore vigente, che per il primo anno di applicazione, ovvero il 2024, verrà espresso attraverso il c.d. Piano economico finanziario di affidamento (Pefa). Il Pefa riguarderà l’intero periodo residuo dell’affidamento e i primi due anni coincideranno con il Pef di aggiornamento biennale che i gestori stanno redigendo in questo periodo, al netto delle detrazioni effettuate dall’Etc.

Il corrispettivo contrattuale per la gestione del servizio integrato dei rifiuti verrà, in questo modo, determinato dal Pef 2024/2025 predisposto dai gestori della raccolta e validato dagli Etc, contrapponendo da un lato i soggetti interessati al riconoscimento di un maggior margine di manovra rispetto agli strumenti di adeguamento inflazionistico consentiti nel nuovo Tool di Arera e, dall’altro, le autorità chiamate ad assicurare il rispetto del limite di crescita imposto dall’Autorità stessa.

È facile immaginare che tale contrapposizione di interessi possa portare dei ritardi nelle operazioni di validazione definitive, anticipando le problematiche connesse al successivo adeguamento contrattuale.

Di Luigi D’Aprano, Docente Anutel