Più autonomia fiscale per i Comuni
Autonomia fiscale per i Comuni: approvato il decreto legislativo

Più autonomia fiscale per i Comuni: approvato il decreto legislativo sulla riforma tributaria

Con l’approvazione del nuovo decreto legislativo attuativo della riforma fiscale, i Comuni e gli enti locali ottengono una spinta significativa verso una maggiore autonomia fiscale. Il provvedimento, recentemente varato dal Consiglio dei Ministri, introduce importanti novità in materia di riscossione, semplificazione e gestione dei tributi locali.

Tra le principali misure previste per i Comuni:

  • Maggiore libertà nella definizione agevolata dei tributi: sarà possibile introdurre autonomamente misure di riduzione o annullamento di interessi e sanzioni, senza dover attendere interventi statali come sanatorie o rottamazioni nazionali.

  • Strumenti per favorire il pagamento spontaneo: i Comuni potranno inviare lettere di compliance e avvisi bonari per stimolare l’adempimento volontario da parte dei contribuenti.

  • Sconti per chi paga con addebito diretto: si apre la possibilità di introdurre agevolazioni su aliquote e tariffe per i cittadini che scelgono l’addebito automatico su conto corrente bancario o postale.

  • Semplificazione degli adempimenti IMU: viene previsto un modello telematico unico per facilitare la dichiarazione e il pagamento dell’imposta municipale.

  • Maggiore equità nelle sanzioni: saranno applicati criteri più proporzionati per le sanzioni relative a IMU, Tari, imposta di soggiorno e contributo di sbarco.

  • Premialità per il recupero dell’evasione: nel triennio 2025–2027, i Comuni riceveranno il 100% delle somme aggiuntive accertate e riscosse rispetto all’attuale 50%, incentivando il contrasto all’evasione fiscale locale.

Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha sottolineato come questo intervento rappresenti “un passo importante verso una vera autonomia fiscale, in un’ottica di responsabilità e collaborazione tra livelli istituzionali”.

Il decreto legislativo, diciassettesimo tassello della riforma, è destinato ad avere un impatto diretto sull’efficienza della macchina amministrativa locale, con benefici tangibili sia per i Comuni che per i cittadini e le imprese del territorio.

PEF e Tariffe Tari

Slitta al 30 giugno 2025 il termine per l’approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari

Più tempo ai Comuni per piani finanziari e tariffe della Tari. A spostare in avanti di due mesi il termine attuale del 30 aprile è l’emendamento dei relatori (Paolo Emilio Russo, Tiziana Nisini e Marta Schifone) al decreto Pa, ora alla Camera.

Il rinvio al 30 giugno è motivato dal fatto che ora sono pochissimi gli enti in possesso dei dati completi da parte delle società di gestione del servizio di smaltimento rifiuti. In ogni caso restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti.

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Lo Stato apre alla cartolarizzazione dei crediti fiscali più datati

Lo Stato apre alla cartolarizzazione dei crediti fiscali più datati

Il magazzino della riscossione ha raggiunto i 1.272 miliardi di euro, crescendo di 5 miliardi al mese. Solo 567 miliardi risultano effettivamente riscuotibili, con la maggior parte dei crediti attribuiti a persone fisiche senza attività economiche. Le aziende, invece, detengono solo il 15% dei crediti ma quasi due terzi del valore residuo.

Per ridurre l’enorme stock di crediti fiscali, si valuta la cartolarizzazione, ovvero la cessione dei crediti deteriorati a privati, ottenendo così liquidità immediata. Tuttavia, emergono dubbi sulle modalità di riscossione da parte dei soggetti privati e sugli effetti sociali di questa operazione.

Parallelamente, si discute la nuova rottamazione cartelle esattoriali (rottamazione 5), con rateizzazioni fino a 10 anni, ma con il rischio di disparità rispetto alle sanatorie precedenti e possibili impatti sui conti pubblici.

Si punta anche a rafforzare la riscossione pubblica, consentendo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di accedere ai dati dell’anagrafe tributaria, ai redditi dichiarati e alle fatture elettroniche, per migliorare l’efficacia della riscossione fiscale.

Fonte: Anutel

Le sanzioni tributarie cambiano pelle dal 2026

Dopo il recente aggiornamento avvenuto in materia di sanzioni tributarie con il decreto legislativo n. 87/2024, l’argomento torna a essere ritoccato dal legislatore, non nel tessuto normativo ma nell’unificazione delle norme. Con il dlgs n. 173 del 28 novembre 2024, si è voluto uniformare in un unico testo di legge, tutto il quadro giuridico vigente, riguardante l’applicazione delle sanzioni alle entrate di natura tributaria. In base alle disposizioni transitorie e finali dettate dall’articolo 101 e 102 del dlgs 173/2024, la decorrenza della nuova norma è fissata al 1° gennaio 2026, in coincidenza con l’abrogazione, alla medesima data, di tutte le previgenti disposizioni. Tale unificazione comporterà il solo onere di adeguamento testuale dei provvedimenti da emettere. Ciò significa che, per l’anno 2025, restando in vigore i decreti legislativi 471/1997 e 472/1997, non occorre procedere all’ adeguamento dei riferimenti normativi inclusi nelle motivazioni degli avvisi di accertamento, in quanto norme ancora vigenti; mentre, l’adeguamento dovrà, necessariamente, avvenire per i provvedimenti emessi dal 1° gennaio 2026. Un’ultima considerazione merita la questione concernente la discussa non applicazione del principio del favor rei, disposto dall’articolo 5 del dlgs 87/2024, in base al quale le nuove disposizioni normative si sarebbero dovute applicare per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Nell’unificazione delle norme sanzionatorie nel testo unico viene fatta salva anche tale deroga; infatti, nell’elenco delle norme abrogate a decorrere dal 1/1/2026, contenute nell’articolo 101, viene esplicitamente escluso il citato articolo 5 del dlgs 87/2024, norma di deroga al principio del favor rei, confermando di fatto che per le violazioni commesse fino al 31/8/2024 continuano ad applicarsi le norme del dlgs 472/1997 e 471/1997 pre-riforma. Ricapitolando, nelle motivazioni dei provvedimenti relativi alla contestazione di violazioni precedenti il 1/9/2024 ed emessi dopo il 1/1/2026, occorrerà, pertanto, indicare sia il dlgs 173/2024 (testo unico in materia di sanzioni), sia il riferimento ai criteri di determinazione delle sanzioni disciplinati rispettivamente dai dlgs n.472 e n.471 del 1997 (riguardanti, ad esempio, la sanzione per omesso versamento i criteri di determinazione della sanzione in caso di recidiva o cumulo giuridico). Le medesime considerazioni valgono per il dlgs 175/204.

Di LUIGI D’APRANO docente Anutel
COVID e proroga di 85 giorni

Proroga COVID di 85 giorni: la Corte di Cassazione chiarisce con l’ordinanza n. 960/2025

Con l’ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione della proroga COVID di 85 giorni, introdotta dall’art. 67 comma 1 del DL 18/2020 (il cosiddetto “Cura Italia”). Questa norma è stata pensata per affrontare le difficoltà amministrative e fiscali durante l’emergenza pandemica.


Cosa dice la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 960?

Il punto 11.3 dell’ordinanza recita: Occorre pertanto interpretare la normativa  nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, DLgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Conclusione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 960/2025, ha confermato che la proroga COVID di 85 giorni non si limita al periodo originario ma genera uno spostamento complessivo dei termini. Questa interpretazione estensiva rafforza la posizione dell’Erario, fornendo agli enti fiscali maggiore tutela e tempo per operare, specialmente in contesti eccezionali come la pandemia.

Il D.Lgs. 87/2024 ha modificato la sanzione per omesso versamento.

La riduzione della sanzione per omesso versamento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, dal 30% al 25%, pur se vero che in base al nuovo decreto le modifiche devono essere applicate alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, si applica già da subito per l’applicazione del principio del favor rei di cui al comma 3 all’art. 3 del D.Lgs. 472/1997. 

In base a tale principio: “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”.

Si desume da ciò che, se la sanzione prevista per l’omesso versamento fosse stata aumentata, la sua efficacia sarebbe stata dal 1° settembre 2024; ma essendo stata ridotta, in fase di contestazione anche delle violazioni commesse negli anni precedenti, occorre oggi applicare la sanzione più bassa che nel caso specifico è stata fissata al 25%. 

Proroga invio dati corrispettivi rifiuti 2022/2023: nuova scadenza

Il Comunicato del 30 aprile 2024 ha informato gli interessati dell’apertura della Raccolta Dati “Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti”, che riguarda gli anni 2022 e 2023, e che è rivolta a tutti i gestori attivi nell’ambito della “Gestione tariffe e rapporto con gli utenti” alla stessa data.

A seguito delle segnalazioni di alcuni gestori, impegnati su più ambiti tariffari, circa i tempi prolungati necessari per l’inserimento dei dati, e considerando le attività concomitanti per la conclusione degli iter per l’approvazione della TARI, la scadenza per l’invio dei dati e delle informazioni richieste è stata prorogata al 30 giugno 2024.

Questa decisione tiene conto anche delle recenti iniziative parlamentari riguardanti il differimento dei relativi termini.

Gli interessati sono invitati a conformarsi alle indicazioni contenute nel Comunicato del 30 aprile per completare l’inserimento dei dati entro la nuova scadenza.

Proroga termini per PEF e tariffe TARI al 30 giugno 2024

Il Governo ha annunciato l’estensione del termine per la presentazione dei piani finanziari e l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti relativi alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2024.

Con l’emendamento presentato al decreto Superbonus, ora al vaglio della commissione Finanze del Senato, i comuni avranno tempo fino al 30 giugno 2024 per conformarsi alle nuove disposizioni. L’iniziativa, comunicata dall’ufficio stampa del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, mira a concedere alle amministrazioni locali una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse finanziarie destinate ai servizi di raccolta e smaltimento rifiuti.

L’estensione è vista come una misura essenziale per garantire l’efficacia e la continuità del servizio pubblico in un periodo di notevoli sfide finanziarie. Dettagli ulteriori sull’emendamento sono attesi nelle prossime settimane.

Aggiornamento biennale 2024-2025

raccolta dati: tariffa rifiuti - pef aggiornamento 2024-2025

A partire dal 4 aprile 2024 è aperta agli Enti territorialmente competenti l’edizione 2024 denominata “PEF aggiornamento 2024-2025” – della raccolta “Tariffa rifiuti”, per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione che compongono l’aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all’art. 8 della deliberazione 363/2021/R/rif e ss.mm.ii., secondo le regole e le procedure previste dalla deliberazione 389/2021/R/rif.

Sono tenuti alla compilazione gli Enti territorialmente competenti di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/rif (di seguito: MTR-2 e ss.mm.ii), ossia l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali ad esempio il Comune.

L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla sopracitata deliberazione e, in particolare, dall’articolo 8, della deliberazione 363/2021/R/rif, deve avvenire tramite la raccolta on line e deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo 8, comma 8.3, lettera a) del provvedimento da ultimo citato, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.

Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto “caricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia necessario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di bacini tariffari. I dati relativi al PEF dell’Ambito tariffario (Allegato 1 alla determina 6 novembre 2023 n. 1/2023 – DTAC) dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica, scaricabile anche all’interno del portale (Tool MTR-2_agg.2024-2025.xlsx). Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata.

Si precisa che tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano già inviato all’Autorità tramite posta certificata la predisposizione del piano economico-finanziario per l’aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, dovranno comunque provvedere a trasmettere la documentazione inviata tramite il sistema telematico di raccolta.

Si evidenzia che è inoltre disponibile una Guida alla compilazione per la raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione delle maschere e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta (Guida alla compilazione).

Gli Enti territorialmente competenti possono accedere al sistema on line e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste solo previo accreditamento presso l’Anagrafica Operatori.

[Accesso alla raccolta]
Istruzioni per la compilazione

aggiornamenti-tqrif-articolo-58

In base alle nuove disposizioni dell’articolo 58 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), i gestori del servizio sono tenuti a comunicare entro il 31 marzo, all’Autorità e all’Ente territorialmente competente, il numero totale di utenze servite, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati inerenti alle prestazioni soggette ai livelli generali di qualità, come registrati ai sensi dell’articolo 56.

Il medesimo articolo 58 prevede che, per le sole gestioni ricadenti nello Schema I, per le quali non sono previsti livelli generali di qualità, in aggiunta al numero di utenze il gestore trasmetta una relazione, firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio.

La trasmissione di queste informazioni, cruciali per l’adempimento degli obblighi previsti dal TQRIF, deve avvenire non oltre il 31 maggio 2024, attraverso il portale predisposto sul sito internet dell’Autorità.

La data di apertura della raccolta sarà indicata attraverso successivo comunicato sul sito ARERA, comunque garantendo agli operatori interessati un tempo congruo (pari ad almeno 30 giorni) per l’assolvimento degli obblighi di comunicazione in parola.

È fondamentale che i gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani siano già in regola con gli obblighi di comunicazione per l’implementazione dell’Anagrafica Territoriale Rifiuti (ATRIF), come previsto dalla deliberazione 263/2023/E/rif.