La riduzione della sanzione per omesso versamento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, dal 30% al 25%, pur se vero che in base al nuovo decreto le modifiche devono essere applicate alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, si applica già da subito per l’applicazione del principio del favor rei di cui al comma 3 all’art. 3 del D.Lgs. 472/1997.
In base a tale principio: “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”.
Si desume da ciò che, se la sanzione prevista per l’omesso versamento fosse stata aumentata, la sua efficacia sarebbe stata dal 1° settembre 2024; ma essendo stata ridotta, in fase di contestazione anche delle violazioni commesse negli anni precedenti, occorre oggi applicare la sanzione più bassa che nel caso specifico è stata fissata al 25%.