La legge di stabilità per il 2020 (legge 160/2019) tra le tante novità introduce alcune norme di semplificazione del procedimento di riscossione coattiva, riforma tanto attesa ed auspicata dagli uffici tributi comunali. In particolare due sono le novità principali:
a) la validità dell’avviso di accertamento come titolo esecutivo per l’avvio della procedura coattiva, senza necessità di ulteriore notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale (comma 792) ;
b) la nomina del Funzionario della riscossione da parte del Dirigente del Comune previa opportuna qualificazione professionale. Il funzionario della riscossione è il soggetto fondamentale per il corretto svolgimento delle operazioni di esecuzione sul patrimonio del debitore, finora introvabile in quanto legato a procedimenti di selezione a cura del MEF non più attuate da anni. Il comma 793 afferma infatti che: “Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell’ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o piu’ funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonche’ quelle gia’ attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910,in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell’ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneita’, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni gia’ conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell’idoneita’ all’esercizio delle funzioni e’ subordinato all’aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione puo’ essere revocata con provvedimento motivato.“